La riforma che lo scorso 11 settembre 2012 è entrata in vigore ha introdotto (art. 33, co. 1, lett h, D.L. n. 83/2012, convertito con L. n. 134/2012) l’art. 186-bis della L.F. che disciplina il cosiddetto concordato preventivo in continuità. Il tentativo fu salutato con grande entusiasmo, poiché per la priva volta trovavano disciplina alcuni dei principali problemi che aveva non sempre di fatto impedito al debitore di proseguire la propria attività chiedendo ai creditori un sacrificio, normalmente in termini di rinuncia ad una quota capitale della loro pretesa...